Tutela della biodiversità

Proteggere la biodiversità, a fronte del continuo degrado degli habitat naturali e delle minacce che gravano su talune specie, è uno dei principali aspetti della politica ambientale dell’Unione Europea, orientata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli stati membri. A tale scopo è stata creata a livello europeo la rete di zone protette “Natura 2000” che interessa diversi territori e aree italiane. Oltre ad habitat naturali pressoché incontaminati, sono compresi nella rete anche ambienti trasformati dall’uomo che rappresentano aree importanti per la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali. La tutela dei siti della rete “Natura 2000” è obbligatoria (D.P.R. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e D.P.R. 120/2003).

La normativa stabilisce che la pianificazione e la programmazione territoriale debbano tenere conto della valenza naturalistico-ambientale di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Inoltre, stabilisce che ogni piano o progetto, interno o esterno a tali aree, il quale possa in qualche modo influire sulla conservazione degli habitat o delle specie tutelate, debba essere sottoposto ad un’opportuna valutazione dell’incidenza che può avere sui siti interessati. Preliminarmente alla realizzazione di nuovi interventi, allo sviluppo di nuove reti e all’esecuzione di attività manutentive di una certa rilevanza (revamping/ repowering), che possano determinare impatti di tipo ambientale in aree protette “Natura 2000”, occorre sottoporre l’intervento a valutazioni preventive al fine di salvaguardare l’integrità dell’area. Occorre, inoltre, verificare il possesso dei requisiti ambientali di macchinari, impianti e attrezzature oggetto dell’intervento, nonché la valutazione dei potenziali impatti conseguenti all’utilizzo di sostanze pericolose e l’adozione di adeguate modalità gestionali. In particolare, la valutazione di incidenza (art. 5 D.P.R. 357/1997) è il procedimento che va attivato nei casi in cui un intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato come SIC o ZPS della rete “Natura 2000”. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblica, con propri decreti, le liste dei SIC italiani.

La realizzazione e la gestione di impianti, attività e progetti deve avvenire secondo quanto previsto dalle norme italiane in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) che prevedono l’integrazione di aspetti ambientali nello sviluppo di piani e programmi e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), allo scopo di individuare e valutare in via preventiva gli effetti sull’ambiente di determinati progetti pubblici o privati – nella loro fase di avvio o in caso di variazioni significative di progetti già esistenti – e di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente, analizzando l’impatto in termini di emissioni in atmosfera, prelievi e scarichi idrici, rifiuti, rumore, odori.